STATUTO di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
— NON A SCOPO di LUCRO —– Art. 90 comma 17 L. 289/2002 —
TITOLO 1°
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO.
Art. 1 – E’costituita con sede legale in Livorno piazza 2 giugno 29, una Associazione denominata “TOPOLINO CLUB LIVORNO” tra amatori della FIAT 500, modelli A, B e C, storicamente denominati “ Topolino “.
Art. 2 – Lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere, incentivare, rinsaldare l’amicizia tra tutti coloro che ritrovano nella loro vecchia autovettura il movente principale per riunirsi ed incontrarsi piacevolmente, pacificamente e occasionalmente. Detto scopo è animato da moventi esclusivamente culturali, storici, scientifici e sportivi e non propagandistici, ne commerciali, ne concorrenziali, ne speculativi e ne politici.
L’Associazione, tuttavia fermi restando i principi e le condizioni in prosieguo stabiliti, accoglierà anche adesioni di amici proprietari di altri tipi di autovetture, motocicli, motocarrozzette, mezzi abitativi, mezzi agricoli e commerciali., previa decisione del Consiglio di Amministrazione. L’Associazione nel perseguimento del suo oggetto sociale, può aderire a iniziative promosse a livello locale da enti pubblici o privati intese a diffondere, anche nel quadro di manifestazioni culturali, la conoscenza e la pratica sportiva automobilistica.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie e saltuarie, in quanto integrative delle stesse.
TITOLO 2°
Art. 3 – PATRIMONIO-
Il Patrimonio è costituito:
– Da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione a qualsiasi titolo;
– Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– Dalle quote sociali;
– Da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche;
– Da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. E’ comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti ulteriori al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né per causa di morte.
Art. 4 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto da Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo, consistente in un rendiconto economico e finanziario, ed entro il secondo mese, il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Non saranno distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo disposizioni di legge.
Art.5 — Al “ TOPOLINO CLUB LIVORNO di Livorno, potranno aderire, oltre a tutti coloro che si ritrovano in possesso di autovetture tipo “TOPOLINO”, anche coloro che si ritrovano in possesso di altri tipi di veicoli, a condizione che presentino un indubbio interesse storico al veicolo d’epoca.
Tutti i veicoli dovranno di preferenza essere regolarmente iscritti all’Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e abilitati alla circolazione e in regola con il codice della strada. Tutte le eccezioni dovranno essere espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, in seguito C.d.A.
Art. 6 – Soci
Sono Soci le persone o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal C.d.A., e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal C.d.A.
L’adesione all’Associazione comporta per il Socio maggiore di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 7 – Diritto di frequentare i locali sociali
I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi di beni gestiti dall’Associazione e di ottenere una riduzione sui biglietti di ingresso alle manifestazioni promosse dall’Associazione.
Art. 8 – Qualità di Soci
La qualità di Socio si perde per dimissioni, morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal C.d.A., l’indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei soci.
TITOLO 3°
Art. 9—Amministrazione
L’Associazione è amministrata da un C.d.A. composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri eletti dall’Assemblea dei Soci che durano in carica due anni e che sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il C.d.A. alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il C.d.A. nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, nomina altresì, un Segretario con funzioni amministrative interne, un Tesoriere con funzioni contabili e i Commissari Tecnici. Il C.d.A. stabilisce un proprio regolamento interno.
Art.10 Il C.d.A. ha altresì il compito di promuovere incontri, manifestazioni, dibattiti e comunque qualsiasi iniziativa atta a raggiungere gli scopi dell’Associazione.
Art.11 La firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione spettano al Presidente e in sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.
Art.12 Il C.d.A. decide, inappellabilmente circa l’ammissione e, correlativamente la decadenza dei Soci seguendo, in linea di massima, i seguenti criteri informatori riferibili ai veicoli di proprietà degli aspiranti Soci e dei Soci.
Il Commissario Tecnico esaminerà e deciderà caso per caso su ogni esemplare di veicolo il cui proprietario manifesti l’intenzione di aderire a questa Associazione.
Non verrà fatta alcuna discriminazione fra marche nazionali o estere.
Una limitazione di età per i veicoli potrà essere rivista nel tempo e cioè ogni tre anni a decorrere dal 01.01.2012.
Restando fermi i principi su cui si fonda l’Associazione, precedentemente enunciati, l’Associazione vuole far sì che una naturale selezione tra i veicoli abbia luogo solo in virtù di un dubbio che riguardi l’interesse culturale, storico, scientifico e sportivo del veicolo; si ritiene all’uopo precisare quanto segue:
tutti i veicoli presi in considerazione, soprattutto se restaurati, dovranno conservare, magari per congruenza storica, la loro carrozzeria, la loro linea originale e le parti essenziali quali ad esempio, motore, cambio, trasmissione, sospensioni, ruote etc. come l’originale.
Cadranno nello stesso caso le limitazioni che dovranno per quanto più possibile restare vicine all’originale qualora non esistesse più la possibilità di sostituire i materiali o le parti identiche all’originale ( es. nei rivestimenti interni, nella fanaleria, nei paraurti, etc. ). Quanto sopra sarà comunque sottoposto alla decisione del C.d.A., che sarà chiamato a pronunciarsi in merito.
Art.13 Il C.d.A. stabilisce, annualmente l’importo della quota sociale di partecipazione all’Associazione.
Art.14 Il C.d.A. forma il bilancio consuntivo e quello di previsione, da sottoporre, entrambi alla approvazione della Assemblea Ordinaria dei Soci.
Art. 15 – Riunione del Consiglio
Il C.d.A. si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del C.d.A. e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in casi di parità prevale il voto di chi presiede. Il C.d.A. è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza di entrambi dal più anziano in età tra i presenti.
Delle riunioni del C.d.A. verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 16—Poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
Il C.d.A. è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all’Assemblea; alla nomina dei dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria a tutti gli associati.
Art. 17 – Legale rappresentante
Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del C.d.A. nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del C.d.A., salvo rettifica da parte di questo alla prima riunione.
TITOLO 4°
Art. 18 –Convocazione dell’Assemblea dei Soci
I Soci sono convocati in Assemblea dal C.d.A. almeno una volta all’anno entro il 30 Aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante mezzi tecnologici equivalenti come e-mail, fax, oppure mediante affissione nell’Albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno 15 (Quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve pur essere convocata su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma dell’art. 20 c.c.
L’Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede sociale.
Art. 19 –Bilancio consuntivo e preventivo
L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina i componenti del C.d.A. e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, sullo scioglimento, sulla liquidazione e devoluzione del patrimonio e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.
Art. 20—Diritto di intervenire all’Assemblea
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del C.d.A., salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.
Art. 21 — Costituzione
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall’art. 21 c.c.
Art. 22—Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.
TITOLO 5°
Art. 23 – Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si riterranno applicabili tutte le norme di legge, in materie di associazioni.